Il Codice del Consumo Aggiornato: Le Modifiche per il 2023

Il Codice del Consumo viene aggiornato per il 2023: la riforma prevede nuove norme sugli acquisti online su e-commerce e marketplace; vengono inoltre previste nuove pratiche commerciali ingannevoli e aumentate le sanzioni per le clausole vessatorie. Cambia anche il diritto di recesso e vengono previsti nuovi obblighi informativi per il professionista, in particolare nel caso di sconti e riduzione dei prezzi.

Il Decreto Legislativo 7 Marzo 2023 n° 26 ha recepito la Direttiva Omnibus (UE 2019/2161) del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di modernizzazione delle norme dell'Unione Europea relative alla protezione dei consumatori.
Le modifiche al Codice del Consumo entreranno in vigore dal 2 Aprile 2023; dal 1 Luglio limitatamente alle nuove disposizioni sugli annunci di riduzione di prezzo che stiamo per vedere.




Annunci di riduzione dei prezzi

Al Codice del Consumo viene aggiunto un nuovo articolo 17-bis: Annunci di riduzione di prezzo, che troverà applicazione dal 1 Luglio 2023.

Il nuovo articolo 17 bis prevede che ogniqualvolta si comunichi la riduzione del prezzo di un dato prodotto, è necessario esporre il prezzo praticato nei trenta giorni precedenti alla riduzione o sconto.

Casi particolari

  • Il prezzo viene ribassato a più riprese, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il prezzo da indicare ad ogni ribasso è quello praticato precedentemente alla prima riduzione di prezzo.
  • Prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, bisogna specificare il periodo di tempo in cui è stato praticato il prezzo precedente, prima della riduzione.

Ambito di applicazione

La normativa sugli annunci di riduzione dei prezzi si applica anche alle vendite straordinarie:

"Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti."

Articolo 15 comma 1 - Decreto Legislativo n° 114/1998

In materia di vendite straordinarie trova applicazione anche il comma 5 del Decreto Legislativo n° 114/1998 appena citato, che richiede l'esposizione della riduzione di prezzo come percentuale del prezzo originario.
Si tratta di un ulteriore obbligo non previsto dal Codice del Consumo ma che nondimeno il professionista deve osservare in occasione delle riduzioni di prezzo praticate durante le vendite straordinarie.

Esclusioni

Il nuovo articolo 17 bis del Codice del Consumo e la relativa normativa sugli annunci di riduzione dei prezzi non si applica:

  1. ai prodotti agricoli alimentari deperibili;
  2. alle vendite sottocosto.

"Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati."

Articolo 15 comma 7 - Decreto Legislativo n° 114/1998

Sanzioni

L'inosservanza delle nuove disposizioni del Codice del Consumo in materia di annunci di riduzione di prezzi è punita con una sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 3.098.

Contratti negoziati fuori dai locali commerciali

Nuovi obblighi informativi

Sono previsti nuovi obblighi informativi in generale per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Il consumatore dovrà essere informato anche su:

  • la disponibilità di eventuali strumenti di comunicazione elettronica che consentono la comunicazione diretta con il professionista e conservano i messaggi scambiati, registrando la loro data ed ora.
  • se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato;
  • al consumatore andrà ricordata con un promemoria l'esistenza della garanzia di conformità sui prodotti, contenuti o servizi digitali acquistati;
  • le funzionalità del beni con elementi digitali, del contenuto o servizio digitale;
  • compatibilità ed interoperabilità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale o dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si possa ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza.

I marketplace online

Il Codice del Consumo prevede ora delle disposizioni specificamente dedicate ai marketplace online, o mercati online, così definiti:

"mercato online": un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.

Articolo 18 comma 1 letter n-ter) - Codice del Consumo

In sostanza, un marketplace online è un sito o app dove diversi venditori possono vendere i loro prodotti.
Ai fini della normativa a tutela del consumatore, i soggetti coinvolti in un contratto concluso attraverso un marketplace sono:

  1. Professionista: titolare del marketplace;
  2. Venditore: può essere un professionista o esso stesso un consumatore;
  3. Consumatore, che visita il marketplace online ed effettua l'acquisto.

Obblighi informativi per il titolare del marketplace

Un nuovo articolo, il 49 bis prevede degli Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online. Prima che sorga un vincolo contrattuale, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

  • Quali sono i criteri che determinano il ranking dei prodotti mostrati al consumatore, ossia l'ordine con cui questi appaiono al consumatore che effettua una ricerca sul sito o app del marketplace. Alcuni prodotti saranno più visibili di altri: il Codice del Consumo ora richiede trasparenza circa i parametri che determinano il posizionamento e, come vedremo, se questo dipende dal pagamento di una somma da parte del venditore.
  • Se il venditore con cui si accinge a stipulare un contratto sul marketplace sia un professionista oppure no; nel secondo caso, bisogna esplicitamente informare il consumatore che per quella transazione non sarà tutelato dalla normativa in materia di diritti dei consumatori. Conviene sottolineare infatti che anche i consumatori possono vendere su un marketplace e la disciplina di tutela per il consumatore troverà applicazione nel solo caso in cui la vendita si concluda tra un consumatore ed un professionista.
  • La ripartizione degli obblighi derivanti dal contratto tra il venditore e il titolare del marketplace.

Il diritto di recesso

Il periodo per esercitare il diritto di recesso per i contratti conclusi al fuori dai locali commerciali passa da 14 a 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste da un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista allo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori.

L'estensione a 30 giorni del termine per il recesso non si applica se è il consumatore a richiedere la visita del professionista, a meno che la visita non sia richiesta dal consumatore ma da questo organizzata in forma collettiva, coinvolgendo anche altri consumatori.

Obblighi del professionista

Se il consumatore esercita il diritto di recesso, il professionista non potrà utilizzare, e dovrà restituire se richiesto, i contenuti creati dal consumatore prima di recedere dal contratto. Questo, a meno che tali contenuti:

  • siano privi di utilità al di fuori dal contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
  • siano relativi unicamente all'attività del consumatore durante l'utilizzo;
  • è stato aggregato dal professionista ad altri dati e non può essere disaggregato o questo sia possibile ma a costo di sforzi sproporzionati;
  • è stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altre persone possono continuare a farne uso.

Obblighi del consumatore

All'articolo 57 viene introdotto un comma 2-bis sugli obblighi del consumatore che recede dal contratto: in caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale a dal metterlo a disposizione di terzi.

Pratiche commerciali ingannevoli

Il Codice del Consumo definisce all'articolo 22 alcune informazioni come rilevanti, tali da configurare una pratica commerciale ingannevole ove non comunicate al consumatore.

Relativamente ai marketplace, sono informazioni rilevanti, e danno luogo ad omissioni ingannevoli ove non vengano comunicate, quelle che abbiamo visto a proposito degli obblighi del titolare, che qui richiamiamo brevemente:

  • criteri per il ranking dei prodotti;
  • se il venditore è professionista o consumatore a sua volta;
  • ripartizione degli obblighi contrattuali tra titolare del marketplace e venditore.

A seguito del recepimento della direttiva Omnibus e le relative modifiche apportate al Codice del Consumo, a partire dal 2 Aprile 2023 saranno considerate pratiche commerciali ingannevoli anche le seguenti condotte o omissioni:

  • Recensioni online:
    • se vengono pubblicate recensioni, bisogna informare il consumatore se il professionista o titolare del marketplace garantisce, e come, che la recensione proviene da un reale consumatore che ha acquistato ed utilizzato il prodotto;
    • se viene indicato che le recensioni provengono da "consumatori reali" senza predisporre misure atte a verificare che ciò corrisponda al vero;
    • sono una pratica ingannevole le recensioni false, ossia accordarsi con qualcuno che pubblichi recensioni fittizie, anche sui social media, al fine di promuovere alcuni prodotti.
  • Posizionamento a pagamento: è necessario informare quando il posizionamento dei prodotti tra i risultati di ricerca, per le ricerche effettuate dal consumatore sul sito o app del marketplace, è dovuto al pagamento da parte del venditore.
  • Rivendita di biglietti per eventi che il professionista ha acquistato attraverso strumenti automatizzati eludendo eventuali limiti circa il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona o qualsiasi altra norma relativa all'acquisto di biglietti.
  • Dual quality: una qualsiasi attività di marketing che pubblicizzi un bene in un Paese dell'Unione Europea come identico ad un altro commercializzato in altri Stati membri dell'UE, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi ed oggettivi.

Sanzioni per pratiche commerciali ingannevoli

Le sanzioni per le pratiche commerciali sleali vengono irrogate dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato; le modifiche apportate al regime delle sanzioni, come disciplinate dal nuovo articolo 27 del Codice del Consumo, riguardano:

  • entità della sanzione amministrativa pecuniaria: da € 5.000 a 10 milioni di euro (il massimo viene aumentatato dai precedenti 5 milioni); rimane la previsione di una sanzione non inferiore a € 50.000 ove le pratiche commerciali sanzionabili siano tali da mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolar modo bambini ed adolescenti.
  • l'infrazione ha dimensione unionale e la sanzione viene inflitta a norma dell'articolo 21 del regolamento UE 2017/2394 del Parlamento Europeo e del Consiglio: l'importo massimo della sanzione è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione Europea interessati dalla relativa violazione.
    Se le informazioni sul fatturato non sono disponibili, la sanzione massima sarà di 2 milioni di euro.
  • mancato rispetto di provvedimenti di urgenza o inibitori disposti dal Garante per far cessare la pratica commerciale scorretta rilevata: la sanzione pecuniaria viene aumentata nel massimo passando da 5 a 10 milioni di euro; il minimo rimane di € 10.000. Viene confermata la possibilità di imporre la sospensione dell'attività fino a 30 giorni in caso di reiterate violazioni dei provvedimenti del Garante.
  • Possibilità per il consumatore di adire il giudice ordinario per ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, incluso risarcimento del danno e se del caso riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.

Clausole vessatorie

Le modifiche al Codice del Consumo hanno riguardato anche la disciplina delle clausole vessatorie, in particolare quanto al regime sanzionatorio.

  • la sanzione amministrativa pecuniaria per le clausole vessatorie va da un minimo di € 5.000 ad un massimo di dieci milioni di euro.
  • anche per le clausole vessatorie si prevede l'eventualità che la violazione abbia dimensione unionale; anche in questo caso l'importo massimo della sanzione irrogabile dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato è pari al 4% del fatturato annuo, realizzato in Italia o negli altri Stati membri dove si verificata la violazione.

Dati personali come corrispettivo

Viene dichiarata l'applicazione di talune disposizioni del Codice del Consumo al consumatore che riceve il prodotto, contenuto o servizio digitale in cambio dei propri dati personali: in tal caso, si applicheranno gli articoli dal 48 al 67 relativi a:

  • informazioni precontrattuali per i contratti conclusi NON al di fuori dei locali commerciali: articolo 48.
  • informazioni precontrattuali e diritto di recesso per i contratti stipulati fuori dei locali commerciali: articolo 49-59.
  • altri diritti dei consumatori previsti dagli articoli 60-65:
    • Consegna
    • Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento
    • Passaggio del rischio
    • Tariffa per la comunicazione telefonica con il professionista, ove prevista
    • Pagamenti supplementari
  • Le disposizioni generali previste dagli articoli 66-67 su:
    • tutela amministrativa e giurisdizionale
    • tutela in base ad altre disposizioni.

L'equiparazione tra dati personali e corrispettivo non è nuova: tale principio è stato già espresso in occasione del recepimento della direttiva 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, operato dal Decreto Legislativo n° 170 del 4 Novembre 2021, che ha aggiunto al Codice del Consumo gli attuali articoli dal 135 octies a 135 vicies-ter.

Tale equiparazione ha però dei limiti: i dati personali non sono intesi come corrispettivo se:

  1. sono trattati dal professionista solo per fornire il bene con elementi digitali, il contenuto o servizio digitale;
  2. la fornitura dei dati è necessaria affinché il professionista possa assolvere a degli obblighi di legge e non tratti i dati per nessun altro scopo.

Vincenzo Lalli

Vincenzo Lalli

Di formazione legale, appassionato da sempre di tecnologia ed informatica; esperienza professionale acquisita a cavallo tra i due mondi, finora piuttosto lontani tra loro. Mi dedico ad esplorare le crescenti interazioni tra il Diritto e la tecnologia, e a dare il mio contributo alla causa dell'innovazione nel settore legale; a tal fine, ho dato vita ad Avvocloud.net.

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